Circolare n. 56
A tutti i Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori degli Alunni
Al DSGA
Al sito
e p.c. all’Ente Gestore
Oggetto: Nuove norme rientro a scuola - le misure per la gestione dei casi di positività
Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L. 4 febbraio 2022 n. 5 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID- 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 05/02/2022;
nell’invitare i genitori e il personale ad un’attenta lettura del Decreto in oggetto, COMUNICA che, per la gestione dei casi positivi a scuola, si adotteranno le seguenti misure organizzative.
Il nuovo Decreto-Legge interviene sulle disposizioni previste dal D.L.52/2021 aggiornando la durata del Green Pass rinforzato. In particolare:
● la certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della conclusione del ciclo vaccinale primario (1° e 2° dose) mantiene la durata di 6 mesi a far data dalla seconda dose;
● la certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo dopo la conclusione del ciclo vaccinale primario (dose booster) ha validità senza necessità di ulteriori dosi di richiamo (novità introdotta dal nuovo D.L.5/2022);
● la certificazione verde COVID-19 rilasciata a coloro che hanno contratto l’infezione da COVID-19 oltre il 14° giorno successivo alla somministrazione della prima dose di vaccino ha una validità di 6 mesi a decorrere dalla guarigione;
● la certificazione verde COVID-19 rilasciata a coloro che hanno contratto l’infezione dopo aver terminato il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) oppure dopo la somministrazione della relativa dose di richiamo (booster) ha validità a decorrere dall’avvenuta guarigione senza ulteriori dosi di richiamo.
RIASSUMENDO , l’aggiornamento stabilisce:
Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di mascherine ffp2
Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2.
Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile. Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni
Regime sanitario
Con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si applica il regime sanitario dell’autosorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo.
Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2.
*Auto-sorveglianza: “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021).
Nelle istituzioni scolastiche resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C.
Link al decreto https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp
La Coordinatrice Didattica
Prof.ssa Maria Giulia Garau
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/1993
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